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CHI SIAMO
16.000 persone, con tutti i loro timori per il proprio futuro e quello delle loro famiglie.

Siamo quasi tre volte i dipendenti dell'Alfa Romeo di Pomigliano, eppure la nostra situazione non desta alcuno scandalo.

Siamo i cosiddetti “ex LSU della scuola” , da più di dieci anni viviamo in un limbo circondati da un silenzio assordante, ogni anno appesi all'esile filo dell'appostamento nella legge Finanziaria delle cifre necessarie al rifinanziamento delle nostre attività! Circa 1000 di noi lavorano nelle segreterie scolastiche, la restante parte viene impegnata per le pulizie dei locali scolastici.

...E DA DOVE VENIAMO
Dalla metà degli anni '90 siamo stati impiegati nelle scuole con i Lavori Socialmente Utili (LSU), attraverso i progetti proposti dalle Amministrazioni Provinciali o Comunali, che a quel tempo avevano competenza di fornire il personale ATA (ausiliario e di segreteria) alle scuole materne ed elementari (Comune) ed agli Istituti Tecnici e Licei Scientifici (Provincia).
I L.S.U. interessarono dapprima lavoratori messi in liste di mobilità a seguito di licenziamento e, successivamente, disoccupati di lunga durata. La retribuzione mensile era rappresentata da un sussidio di 800.000 lire, erogato dall’Inps. Nessun versamento di contributi (solo contributi cosiddetti figurativi) e nessun riconoscimento giuridico visto che non si trattava di un rapporto di lavoro dipendente, nessun diritto insomma.
Successivamente alla L. 3/5/1999, n.124 (art.8 - Trasferimento personale ATA dagli Enti Locali allo Stato) siamo "transitati" allo Stato e nel luglio del 2001 si è definita una sorta di "stabilizzazione". Con il decreto ministeriale n. 65 sono stati terziarizzati i servizi di pulizia, creando dei consorzi nei quali, in maniera trasversale, sono rappresentate forze politiche, associazioni datoriali, etc. Per il personale di segreteria, invece, con decreto ministeriale n. 66 si è proceduto all'affidamento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che mascherano il nostro impiego reale che, per mansioni e prestazione, è di fatto un lavoro dipendente!

giovedì 26 marzo 2009

Quando un cane abbaia, tutte le oche starnazzano

Chi segue questo blog penso che a volte senta di essere in un’aia: appena un cane abbaia (un commento fuori luogo, un’informazione inesatta, una provocazione) tutti pronti a starnazzare come oche e a seguire il filone del chiacchiericcio perdendo di vista la nostra strada maestra.
Credo che il blog meriti un utilizzo e una fruizione diversi. Anzitutto ci serve per far circolare notizie, giusto! Quindi è utile che ciascuno di noi scriva o pubblichi tutto ciò che può essere di interesse comune. Ma è assolutamente DOVEROSO che ognuno, prima di far scappare con facilità la manina sulla tastiera, si documenti e accerti la veridicità di quanto intende pubblicare.
Mi sembra, altresì, inutile rincorrere tutti coloro che, per provocazione e/o per seminare zizzania, ci attaccano sul blog spacciandosi per ATA o controllori. Non credo sia né nostro interesse né tanto meno il nostro obiettivo, quello di fare guerre e aprire fronti con chicchessia. Il nostro obiettivo, la stella polare che deve guidare il nostro cammino, è esclusivamente quello di fare valere il nostro diritto al lavoro e che al nostro lavoro venga riconosciuta dignità e legittimità.
Cari colleghi vi ricordo che, come ogni anno, il tempo passerà in fretta e fra soli 8 mesi ci ritroveremo ancora a patire per l’incertezza del rifinanziamento ed a patire le ansie e le angosce che ben conosciamo.
Credo che questo tempo NON DEBBA ESSERE ASSOLUTAMENTE SPRECATO ma, al contrario, PROFICUAMENTE IMPIEGATO.
Abbiamo già perso tanti treni, siamo stati senza voce per anni, non siamo mai stati capaci di organizzarci, di essere propositivi, di intraprendere una battaglia comune!
Adesso che abbiamo finalmente l’opportunità di confrontarci quotidianamente, cosa intendiamo fare? Continuare a starnazzare fino al prossimo dicembre??? NO! Io non ci sto! Io, come la stragrande maggioranza di voi, mi arrabatto per far quadrare i conti a fine mese, per far studiare i miei figli, per condurre una vita dignitosa. E in tutto questo industriarsi non ho molto tempo a disposizione, men che meno tempo da perdere per leggere centinaia di commenti al giorno che parlano del nulla. Sono disposta ad impiegare delle risorse (in termini di tempo, ma non solo) esclusivamente per azioni concrete. Come ho già scritto in un post precedente, il blog è stato creato con uno scopo alto e deve rappresentare un punto di partenza ma, purtroppo, ho l’amara impressione che da qui non si parte e non si arriva da nessuna parte! Siamo in questo momento solo una stazione di binari morti!
Scusatemi lo sfogo, ma consentitemelo…così non si va proprio da nessuna parte.
Faccio ancora una volta un appello all’unità, alle persone di buona volontà perché mantengano alto il livello della discussione sul blog, isolando stupidi e nullafacenti.
Vi invito a mantenere una linea coerente e corretta: se davvero teniamo a questa Casa comune, abbiamone rispetto. E smettiamola, per favore, di essere ancora i “Tafazzi”della situazione!

223 commenti:

«Meno recenti   ‹Vecchi   201 – 223 di 223
Anonimo ha detto...

IN CAMPANIA SI FANNO 36 ORE SETTIMANALI

beppe ha detto...

posso assicurarvi che la cord tempo fa era contraria a moderare i post, io ero uno di quelli che avevo chiesto di moderare i post e la cordi mi rispose che era contraria, e x questo noi c'e ne siamo abbusati un po, ma sono sicuro che tutti vorebbero che il blogs tornasse come prima x comunicare in tempo reale quindi invito tutti e dico tutti a chiedere scusa, ma devo dire alla coord siamo sicuri che quelli che provocano un po sono tutti ex lsu?secondo me qualche infiltrato ci sta provocando e di parecchio pure e noi come stupidi stiamo facendo il loro gioco, x far ridere a tutta italia proviamoci di nuovo chiediamo scusa a tutti e ripartiamo da 0 facciamo vedere chi sono i veri ex lsu se poi c'e qualche talpa ignoriamola si avete letto giust ignoriamola vedrete che non entrera nel blogs e perche no neanche su msn, io faccio le mie scuse a tutti anche io sono stato un po aggressivo specialmente con uno anche a te amico ti chiedo scusa. ora tovva a voi

beppe ha detto...

mi rivolgo a tutte quelle persone che non sono ex lsu, voi pensate che avete raggiunto il votro scopo quello di dividerci beh mi diapiace deldervi ma non e cosi vedrete come reagiremo alla grande gli ex lsu hanno 7 vite come i gatti
ex lsu beppe

Anonimo ha detto...

Buongiorno a tutti i colleghi,condivido pienamente quanto detto da Beppe per anni mi chiedevo come mai nessuno si sentiva qua su internet un forum un gruppo di discussioni ma niente..poi ho scoperto il blog, ne sono stato felicissimo credevo che avevamo trovato finalmente un modo per confrontarci per prendere decisioni, invece ultimamente non si fa altro che azzuffarci tra di noi,questo chiaramente non ci porta a niente se non a far ridere chi ci vorrebbe far sprofondare ancora più giù di dove siamo..COLLEGHI RIPRENDIAMOCI LA NOSTRA DIGNITA'
Antonio Napoli

federica ha detto...

facciamo un sondaggio vediamo chi vuole e subito le 40 ore e po dopo pensare al pasaggio ata.proviamoci a contare
io sono per le 40 ore
federica

Anonimo ha detto...

Mi son sempre chiesta qual'è veramente il loro dovere e parlo di queste controller che si sentono le proprietarie della ditta e che in questi giorni erano in lutto per paura che questa le abbandoni a proprio destino. Ora invece la mia DATRICE di lavoro è più tranquilla perchè sente la ditta più sicura di continuare a fregare denari e lei si sente ringraziata (forse anche con qualche premio extra) x il ruffianamento che ha e continua a fare tra noi e loro. Infatti si spacciano x nostre colleghe e anche se la scopa nn la toccano più (nn sappiamo per quale grazia ricevuta e se in effetti debbano nn pulire più) si dicono come noi e sapete!!!!siamo sulla stessa barca!!!!!e!!!!se nn rinnovano a voi nn lo fanno neanche a noi!!!!!!!!!sai gli operai di un mio collega controller!!!!etc etc e poi invece vanno a riferire tutte le nostre iniziative alla ditta. Questa si può dire che è davvero una divisione tra operaie ma a sceglierlo sono state loro. Fatemi sapere come state messe-i voi colleghe-i e se qualcuno sa se esistono dappertutto o solo al sud e che devono fare davvero???? Grazie e uniti si può lottare. Io sono sempre stata per l'unione infatti non sono daccordo nel dividere anche in questo blog i cococo da noi. Tanto anche se il tipo di contratto,il tipo di lavoro,i quesiti,e altro ancora sono diversi lo si capisce subito da quando si inizia a leggere il post quindi non è importante dividere le due categorie. Ringrazio e saluto la cordinatrice e tutti gli ex lsu cococo e pulitori. INSIEME PER UN FUTURO MIGLIORE.

Anonimo ha detto...

Qui da noi c'è il responsabile di zona ed è della ditta.Noi tutti lavoriamo.Per il sondaggio penso sia meglio puntare al riassorbimento nel personale ATA. Se poi non ci sono alternative (a breve s'intende) giusto cercare le 40 ore.(PENSO)
MAX70 Sardegna.

Anonimo ha detto...

SALVE A TUTTI, dopo aver letto vari post in particolare uno , ho deciso per due motivi di ritornare in questo blog, ormai diventato uno strumento essenziale per il nostro coordinamento e la nostra battaglia.
Le mie scuse le ho fatte già, anche se qualcuno ha continuato ad attaccarmi , ma ormai per me è ACQUA PASSATA .
Come dicevo prima sono tornato per due motivi: 1°- noi abbiamo bisogno di voi, e voi avete bisogno di noi, perchè anche una unità puo essere importante, poichè può passare parola, magari in zone dove questo blog è sconosciuto.
L'ho provato io stesso, ho contattato un collega ( che è tesserato CGIL ) di un paese vicino, e gli ho chiesto cosa avevano raccontato a loro i sindacati.Lui mi dissse che lo hanno rassicurato riguardo i finanziamenti, ma non sapeva nulla del Emendamento incluso nel Decreto che parla della nostra stabilizzazzione etc. etc. , cosi gli ho dato l'indirizzo del blog,e adesso saranno minimo 15 in più che seguono (spero) questo blog, e passeranno parola ad altri paesi a loro vicini continuando a catena.
2°- Credo in questo blog , perchè dopo tanto tempo, abbiamo un arma potentissima con la quale possiamo difenderci e ottenere la giustizia che ci è stata negata fino ad oggi.
Spero che adesso ci rinbocchiamo tutti le maniche e continuiamo a lavorare con serietà e saggezza, ciò che merita la nostra cordinatrice, che saluto in modo particolare.
Saluti a tutti del blog da MOCETOR

Anonimo ha detto...

sul blog chi posta sono pochi il restante (campa cavallo che l'erba cresce) cmq rispettiamo tutti.
cosa certa e che siamo lavoratori dipendenti a tutti gli effetti con contratto nazionale CCNL e ci pagano in base ad esso.
di cio che guadagnano le aziende a noi non interessa rispettiamo il nostro lavoro che in qualche modo ci gratifica.
per passare a personale ata è difficile non siamo tutelati del tutto e poi è il governo che deve trovare soluzioni efficienti per la stabilizzazione, credo che per ora gli va bene cosi.
lasciamo che i sindacati continuano il loro cammino per le 40 ore e per un livello di qualifica in piu.
GIANNI NAPOLI

Anonimo ha detto...

se qualcuno ha il nostro contratto , mi sa dire che mansioni hanno ???? i cosi detti capo squadra ....mi sa che stanno un po esaggerando nel non far niente.... e comandare ...eppure sono ex lsu anche loro ...chi può postare il regolamento??grazie... un saluto a lucia...

orizzontionline ha detto...

salve a tutti,abbiamo dimostrato di non essere uniti e di non avere rispetto delle idee altrui, e entrato uno degli ata(flam) e siamo rimasti per giorni a polemizzare e perdere tempo con lui,poi ci siamo messi a polemizzare fra di noi senza sapere neanche le intenzioni del governo,io penso che sia l obiettivo di tutti ottenere l assunzione come ata,ma se vogliamo continuare a confrontarci qui nel blog dobbiamo sempre tenere presente la regola numero 1,IL RISPETTO

Anonimo ha detto...

cerchiamo di confrontarci serenmente. tutti devono sentirsi liberi di esprimere il proprio parere,almeno si puo'avere un idea di cosa veramente stiamo cercando e per che cosa dobbiamo batterci.Il mio modesto parere e'per l'inserimento nel personale ata,per un semplice motivo,la "dignita'"veuta a mancare con il passaggio alle ditte d'appalto ex lsu ogliastra

Anonimo ha detto...

per lucia:i colleghi controllori e un modo per riparmiare personale della ditta, comunque il caposguadra deve pulire anche lui.... lo stato ci paga per pulire ,e dove noi operiamo lo stato risparmia il 25/100 di personale ata.... da noi la ditta a 200 lsu senza i capisquadra....secondo me puoi alzare la voce, e denunciare al capo del istituto che i lavoratori pagati dal miur , svolgono manzioni che spettono alla ditta... lsu provincia di napoli

Anonimo ha detto...

CCNL Imprese pulizie e servizi integrati/multiservizi - Ipotesi accordo 19-12-07 Imprese industriali e cooperative
RINNOVO C.C.N.L. PULIZIE, SERVIZI INTEGRATI / MULTISERVIZI

Ipotesi di accordo

Premessa

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi e il relativo personale dipendente.

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui all’articolo 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l’accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli …… (previdenza complementare, organismo bilaterale contrattuale, formazione professionale continua) costituisce condizione necessaria per l’utilizzo di tutti gli strumenti che il presente C.C.N.L. ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
Il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi ed Accordi Speciali del settore, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate.
Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Restano salve le condizioni di miglior favore.

Articolo 1 - SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO


Premesso che il mercato dei servizi di pulizia e dei servizi integrati in ambito pubblico e privato si va evolvendo nella prospettiva di attività caratterizzate dalla co-presenza di professionalità eterogenee e diversificate rispetto all’ambito di applicazione del C.C.N.L. 24/10/97, del C.C.N.L. 25/05/2001 e del Protocollo d’intesa del 3/12/2003, ed i contenuti del Protocollo 7 ottobre 2003 che per altro mantiene una sua specificità, le Parti concordano di ulteriormente definire la sfera di applicazione nei termini previsti dal presente articolo, nonché di sviluppare l’ambito di applicazione della precedente normativa nei modi e nei termini di seguito specificati al fine di meglio rispondere alle più articolate esigenze della domanda del mercato e della committenza.

Le attività svolte per la committenza pubblica e privata, così come delineate nei commi successivi, possono essere gestite nell’ambito di imprese tradizionali di pulizia e/o di imprese di servizi integrati/multiservizio/global service con l’utilizzo del presente C.C.N.L..

Sono conseguentemente escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici C.C.N.L. corrispondenti.

I servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione sono regolati dalla legge n. 82/94 e dalle successive norme e regolamenti di attuazione. Essi comprendono le attività di servizi ausiliari/integrativi e le attività di ordine manutentivo, ordinario e straordinario, svolte in via non esclusiva su richiesta della committenza pubblica e privata.

Il progressivo ampliamento dei contratti di global service, basati sui risultati e comprendenti anche attività di progettazione e di governo della produzione dei vari servizi, di facility management e di servizi integrati o multiservizi giunge infatti a coprire una pluralità di attività di servizio.
Le Parti intendono rendere disponibile al mercato, per il tramite del presente contratto collettivo, un mezzo di ridefinizione dell’offerta a fronte della domanda di servizi conseguente alle scelte di esternalizzazione di attività non primarie operate dalle PP.AA. e dai soggetti privati.

Di conseguenza nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

* servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.);
* servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);
* servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.);
* servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.);
* servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.);
* servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);
* servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
* servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.)
* servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.);
* servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.);
* servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
* servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;
* servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l’ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
* servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.;
* servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.).


Il trattamento economico e normativo di cui al presente C.C.N.L. si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse.
Per quanto riguarda i soci – lavoratori di cooperative si applica la legge 3 aprile 2001, n. 142.


Articolo 10 - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

In relazione alle mansioni svolte i dipendenti sono inquadrati nei livelli di seguito elencati, fermo restando che la distinzione tra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato e comunque fanno riferimento distintamente a tali lavoratori.
Il lavoratore che svolge promiscuamente mansioni rientranti in livelli diversi è inquadrato al livello superiore qualora le mansioni relative al livello superiore risultino prevalenti, salvo il caso di mutamento temporaneo di mansioni.
L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente articolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni dei profili professionali e degli esempi. Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore, e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi.
I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali specificati nei profili, consentono, per analogia, di inquadrare le figure professionali non indicate nel testo.
Qualora, per esercitare determinate attività siano richieste specifiche autorizzazioni e/o abilitazioni, è convenuto che l'esercizio di tali attività e l'inquadramento nel livello corrispondente avverrà a condizione che il lavoratore sia in possesso dei requisiti previsti.

QUADRI


Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985 n. 190 e della legge 2 aprile 1986, n. 106, le Parti convengono quanto segue:

la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di “quadro” viene effettuato dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro.
In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1/7/1989.
L’azienda, ai sensi del combinato disposto dall’art. 2049 c.c. e dall’art. 5 della legge 190/85 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
L’azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l’assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d’autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell’ambito dell’attività lavorativa medesima.
In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell’azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali.
Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati.
Le parti si danno atto che, con la presente regolamentazione, si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985 n. 190 per quanto riguarda la categoria dei “quadri”.

Declaratoria


Appartengono a questo livello il personale con mansioni direttive che oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria di cui al VII livello ed a possedere esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, sia preposto ad attività di coordinamento di servizi ed uffici fondamentali o svolga attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi.

VII LIVELLO

Cat. Impiegati con funzioni direttive

Declaratoria

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa (nell'ambito del processo di competenza) e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire.

VI LIVELLO

Cat. Impiegati/Operai
Qualif. Impiegati di concetto con adeguata conoscenza/esperienza/ poteri di iniziativa.
Operai con mansioni e qualifiche specialistiche

Declaratoria

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata esperienza.
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali/abilitativi.
Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite.

Esempi:

1.1 Impiegato di concetto tecnico/amministrativo
1.2 Specialista di controllo qualità, sicurezza ed ambiente
1.3 Analista programmatore, tecnico programmatore
1.4 Approvvigionatore
1.5 Assistente di Direzione
1.6 Contabile
1.7 Coordinatore di servizi
1.8 Ispettore
1.9 Operatore responsabile conduzione di impianti complessi
1.10 Responsabile di gruppi operativi autonomi di medie dimensioni nei settori ambientale, pulizie, manutenzione e installazione, logistica.



V LIVELLO


Cat. Impiegati Operai
Qualif. di concetto provetti

Declaratoria


Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui operano e con possesso di capacità professionali e gestionali nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica specialistica.
Appartengono a questo livello anche coloro che, pur lavorando essi stessi manualmente, svolgono con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive ricevute, e con apporto di capacità tecniche che comportano la conoscenza delle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, funzioni di coordinamento e di controllo dell’attività di squadre o gruppi, se operanti in complessi diversi.

Profilo:

Lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche proprie del IV° livello, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l’apporto di significative competenze, operazioni su impianti o attrezzature complesse

Esempi:


Tecnico responsabile di conduzione di impianti
Responsabile gruppi operativi nei settori ambientale, pulizie, manutenzione e installazione, logistica
Manutentore polivalente
Addetti alla disinfestazione, derattizzazione e disinfezione, demuscazione anche con l’ausilio di apparecchiature per l’irrorazione di sostanze chimiche ai sensi delle disposizioni di legge in materia.


Profilo:


Impiegati che svolgono attività tecniche e amministrative caratterizzate da elevata autonomia operativa

Esempi:

Contabile e contabile cliente, preventivista

Supervisore

Programmatore

Profilo:

3. Impiegati che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con responsabilità di organizzazione e gestione di attività specifiche.

Esempi:

Responsabile delle attività di vendita biglietti e di controllo degli accessi con coordinamento e controllo di più addetti

Responsabile di attività di reception, accoglienza, accompagnamento, custodia con coordinamento e controllo di più addetti


IV LIVELLO


Cat. Impiegati Operai
Qualif. d'ordine specializzati


Declaratoria

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico - operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche; i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori.

Profilo:

1. Lavoratori che, in autonomia ed avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura complessa nella pulizia e manutenzione degli ambienti.

Esempi:

Laminatori, levigatori, vetrificatori di pavimenti in legno, lucidatori a piombo.
Capisquadra o capigruppo che, pur lavorando essi stessi manualmente, coordinano e sorvegliano l’attività dei lavoratori componenti la squadra, il gruppo o l'unità operativa.
Addetti a disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, diserbo chimico etc. cui è anche demandata la preparazione dei composti sulla base delle indicazioni ricevute.
Addetti alle bonifiche ambientali dei siti e/o serbatoi e cisterne
Addetti alle potature, alle piantumazioni, alla messa in opera di palificazioni e staccionate, allo sfalcio con mezzi di potatura di potenza.



Profilo:
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o documenti di massima equivalenti, ed avendo pratica dei processi, effettuano la conduzione di impianti con interventi di natura complessa per manovre e regolazione dei parametri.

Esempi:


2.1 Addetti alla conduzione impianti civili ed industriali
2.2. Operai specializzati addetti alle cabine e linee di verniciatura negli impianti industriali

Profilo:
3. Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi complessi e pesanti.

Esempi:


3.1 Autisti e conducenti veicoli per i quali sia previsto il possesso della patente C o superiore
3.2 Conducente di semoventi, pale caricatrici, autogru, trattorista con patente C
3.3 Magazziniere che opera anche con ausilio di supporti informatici

Profilo:

4. Lavoratori che sulla base di indicazioni o schemi equivalenti procedono alla individuazione dei guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per la riparazione, la manutenzione, la messa a punto e l’installazione di macchine e di impianti.

Esempi:

4.1 Operaio specializzato manutentore, meccanico, idraulico, elettrico, edile
4.2 Operaio specializzato installatore di impianti, saldatore

Profilo:

5. Impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una specifica preparazione professionale

Esempi:


5.1 Contabile d’ordine
5.2 Segretario, archivista
5.3 Operatore sistemi informatici con pacchetti integrati

Profilo:

6. Impiegati che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con compiti di organizzazione e gestione di attività specifiche. Impiegati d'ordine che pur svolgendo direttamente mansioni affidate sono responsabili di attività di media complessità e di controllo di operatori a queste addetti.




Esempi:

Capogruppo attività di vendita di prodotti, libri e gadget con più addetti, all’interno di aree chiuse e limitate
Capogruppo delle attività di vendita biglietti e di controllo degli accessi con coordinamento e controllo di più addetti
Capogruppo delle attività di controllo di biblioteche, sale di lettura, aree espositive e museali con funzioni di supporto agli utenti

6.4 addetto all’accompagnamento di gruppi di visitatori ed attività analoghe che prevedano anche la conoscenza di lingue straniere
Addetto alla vendita di biglietti ed al controllo dell’accesso, con conoscenza di una o più lingue straniere ove richieste dall’attività


Profilo:


Operai responsabili di squadre e gruppi di operatori impegnati nel controllo di accessi e aree confinate.

Esempi:

Capogruppo di operatori addetti al controllo degli accessi e dei documenti di ingresso
Capogruppo di operatori addetti alla custodia di immobili o beni




III LIVELLO

Cat. Impiegati Operai
Qualif. esecutivi qualificati

Declaratoria


Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali.


Profilo:


Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, chiusi ed aperti, con l’utilizzo di attrezzature e macchine operatrici complesse


Esempi:

1.1 Addetti al risanamento ambientale
1.2 Addetti al trattamento/pulitura delle facciate
1.3 Conducente autospazzatrici e/o macchine operatrici per le quali è richiesto il possesso della patente B
1.4 Pulitori finiti (che operano con l’uso di macchine industriali o scale e/o piattaforme aeree montate su semoventi) o polivalenti (caratterizzati da esperienza, flessibilità, più aree e servizi di intervento, utilizzo di tecniche innovative)
1.5 Addetti alle operazioni ausiliarie alla disinfestazione, derattizzazione e disinfezione
1.6 Addetti alla potature ed al trattamento di alberi, di siepi, agli sfalci ed alla piantumazione
1.7 Operai qualificati addetti alle cabine e linee di verniciatura
1.8 Operai qualificati addetti alle operazioni di sterilizzazione

Profilo:

Lavoratori che sulla base di indicazioni o documenti equivalenti svolgono attività di conduzione impianti, effettuando manovre di normale difficoltà.


Esempi:

Addetti alle attività di base nella conduzione impianti civili ed industriali



Profilo:


Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi complessi.

Esempi:


Conducenti di autoveicoli e motocarri inferiori ai 35 quintali (per i quali non è richiesta la patente C e D)

Conduttore di carrelli elevatori per il trasporto, smistamento e sistemazione di materiali, addetto ai carri - ponte

Aiuto magazziniere

Operatori che con l’ausilio di mezzi telematici effettuano attività di movimentazione

Profilo:

Addetti ai servizi alla ristorazione

Profilo:


Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono anche con l’individuazione di semplici guasti attività di manutenzione e di riparazione con normale difficoltà di esecuzione.


Esempi:


Operaio qualificato manutentore meccanico – idraulico – elettrico – edile

Operaio qualificato installatore di impianti, saldatore


Profilo:


Lavoratori che svolgono attività d’ordine di natura tecnico o amministrativa richiedenti in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro


Esempi:


Operatore addetto al terminale, e/o sistemi di videoscrittura

Centralinista/assistenza telefonica

Addetti al controllo dei documenti contabili relativi al controllo di materiali, addetti al controllo fatture

Fattorino addetto a mansioni semplici di segreteria

Altri compiti di ufficio

Profilo:

7 Impiegati che pur svolgendo direttamente mansioni affidate sono responsabili di attività di media complessità e di controllo di operatori a queste addetti in musei, aree archeologiche, biblioteche.


Esempi:

Addetto alla vendita di biglietti e al controllo dell’accesso, anche con vendita di libri e gadgets
Addetto alla sala di biblioteche ed altre attività museali
Addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza
Addetto di attività di receptions e accompagnamento dei visitatori

Profilo:

8 Lavoratori con funzioni operative di controllo e custodia e con il coordinamento di addetti inquadrati nei livelli inferiori.








Esempi:

8.1 Coordinatore di lavoratori addetti al controllo di accessi in fiere, mostre, teatri, impianti sportivi, aree confinate, edifici
Autista addetto all’accompagnamento di gruppi con automezzi di limitata capienza e senza specifiche limitazioni ed operante esclusivamente all’interno dei siti archeologici, fieristici, museali, aree ed edifici





II LIVELLO

Cat. Impiegati Operai
Qualif. esecutivi comuni

Declaratoria


Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione.
Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici.
Appartengono altresì a questo livello, per i primi 18 mesi di effettivo servizio, gli impiegati esecutivi che svolgono semplici attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione.

Profilo:

Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti anche con l’utilizzo di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate

Esempi:


1.1 Pulitori addetti al lavaggio con sistemi automatici o normali, addetti ai lavori di pulizia anche con l’uso di lucidatrici ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri
1.2 Addetti al riassetto e rigoverno di locali, foresterie e assimilabili
1.3 Operai comuni addetti alla manutenzione, falciatura, potatura, concimazione e pulizia aree verdi
1.4 Conducente di piccoli mezzi di trasporto per i quali non è richiesta la patente
1.5 Addetti alla rotazione trasporto sacchi
1.6 Addetti alla selezione e/o separazione dei residui di lavorazione e/o di materiale da raccolte differenziate
1.7 Operai comuni addetti alla pulizia di sale operatorie, pronto soccorso, etc.
1.8 Operai comuni addetti alle cabine e linee di verniciatura
1.9 Operai comuni addetti ad altre attività ausiliarie di supporto in ambito scolastico, sanitario.




Profilo:

2. Lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti


Esempi:


Operai comuni addetti al controllo impianti automatici

Portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata

Operai comuni addetti alla reception, servizi copia


Profilo:

Lavoratori che eseguono anche con mezzi a semplice conduzione il trasporto e la movimentazione e la distribuzione di materiali

Esempi:

3.1 Addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna all'appalto

3.2 Operai comuni addetti ad attività di fattorinaggio

3.3 Addetti al carico/scarico di aeromobili e altri mezzi di trasporto nell’area confinata

Profilo:

Lavoratori che svolgono semplici attività di servizi alla ristorazione

4.1 Operai comuni addetti alle pulizie e servizi alla ristorazione

Profilo:

Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono semplici lavori di manutenzione

Esempi:

5.1 Operaio comune manutentore, meccanico, idraulico, elettrico, edile

5.2 Operaio comune manutentore e montatore

Profilo:

Lavoratori che, seguendo istruzioni e procedure prestabilite, svolgono attività con compiti esecutivi semplici

Esempi:


6.1 dattilografia/stenodattilografia anche con videoscrittura


6.2 compiti semplici di ufficio

6.3 centralino

Profilo:

Lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali, aree, beni ed attrezzature in musei, aree archeologiche, fiere, parcheggi, edifici.

Esempi:

Addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti
Addetto alla custodia degli accessi e delle sale di musei, esposizioni, parchi, aree archeologiche
Addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici
Addetto alla custodia di parcheggi e aree di sosta non a pagamento


NOTA A VERBALE PER GLI ADDETTI AD ALTRE ATTIVITA’ AUSILIARIE IN AMBITO SCOLASTICO, SANITARIO (1.9 )

Le parti concordano che, in deroga alle declaratorie previste per i singoli livelli contrattuali di inquadramento, gli operai comuni addetti ad attività ausiliarie di supporto in ambito scolastico, sanitario, siano inquadrati al secondo livello con parametro 115.
L’importo retributivo derivante dall’applicazione del nuovo parametro 115 comporta l’assorbimento, fino a concorrenza, di eventuali analoghe indennità corrisposte a livello aziendale o territoriale.
I nuovi minimi tabellari per tali lavoratori sono i seguenti:

Retribuzione tabellare 558,34 euro, EDAR 10,55 euro dal 1/1/2008
Retribuzione tabellare 590,00 euro, EDAR 5,28 euro dal 1/1/2009
Retribuzione tabellare 621,65 euro, EDAR 5,28 euro dal 1/6/2009



I LIVELLO

Cat. Operai
Qualif. manovali

Declaratoria


Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni.
Appartengono altresì a questo livello i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio.



Esempi:

Guardiano
Manovale non addetto a comuni servizi di pulizia



NOTA A VERBALE PER GLI ADDETTI ALLE CABINE E LINEE DI VERNICIATURA

Tenuto conto che il nuovo impianto classificatorio prevede l'inquadramento degli operai qualificati al III livello, le parti concordano che, in deroga alle nuove declaratorie previste per i singoli livelli contrattuali di inquadramento, venga riconosciuto a tutti gli operai qualificati addetti alle cabine e linee di verniciatura in forza alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L., l'inquadramento nel IV livello nuovo con parametro 125 e con la qualifica professionale corrispondente alle mansioni da essi effettivamente esercitate.
Pertanto, i nuovi minimi tabellari per tali lavoratori sono i seguenti:

Retribuzione tabellare 606,90 euro, EDAR 11,47 euro dal 1/1/2008
Retribuzione tabellare 641,30 euro, EDAR 5,73 euro dal 1/1/2009
Retribuzione tabellare 675,70 euro, EDAR 5,73 euro dal 1/6/2009


Art 12 - CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Sfera di applicazione

L'apprendistato è uno specifico rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato al conseguimento, attraverso una mirata formazione, di una qualificazione attraverso un’adeguata formazione volta all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.


L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal II° al VII°.

Assunzione

Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del periodo di prova, del livello di inquadramento iniziale, intermedio (ove previsto) e finale della durata, del piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro.

Il numero degli apprendisti in forza che il datore di lavoro ha facoltà di assumere, non può essere superiore al 100% delle maestranze specializzate e qualificate, con riferimento al singolo appalto o servizio.

Limiti di età

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti.


Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28.3.2003 n. 53.

Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 giorni di lavoro effettivo.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto senza obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie, purché maturati.

Durata

Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
La durata massima del contratto di apprendistato è riportata nella seguente tabella:
II livello 24 mesi
III livello 24 mesi
IV livello 36 mesi
V livello 36 mesi
VI livello 48 mesi
VII livello 48 mesi

In caso di assenza superiore alle 4 settimane consecutive il periodo di apprendistato verrà prolungato in misura pari alla durata dell'assenza.
Per i lavoratori con destinazione finale a partire dal V al VII livello, in possesso di diploma riguardante la professionalità da acquisire, la durata sarà ridotta di 6 mesi; se in possesso di laurea riguardante la professionalità da acquisire, la durata sarà ridotta di 12 mesi.
A livello territoriale le parti potranno prevedere durate maggiori per specifiche situazioni professionali e/o operative.
Le aziende si impegnano a mantenere in servizio almeno il 65% dei lavoratori che abbiano completato il loro contratto di apprendistato nell’arco dei 24 mesi precedenti.
A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del periodo di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio.
La limitazione di cui sopra non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

Parere di conformità
Il datore di lavoro e l’apprendista, con l’assistenza delle organizzazioni di rappresentanza alle quali aderiscono o conferiscono mandato, possono richiedere all’Ente bilaterale territoriale il parere di conformità sul contratto di apprendistato.
Nella contrattazione territoriale si potrà concordare di concerto con le competenti amministrazioni territoriali, di affidare al sistema degli enti bilaterali la verifica della conformità dell’addestramento degli apprendisti al quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere.

Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, fatta salva la durata minima prevista dalla legislazione vigente, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti e la frequenza dei corsi di formazione esterna.
Il periodo di apprendistato sarà riportato sul libretto formativo ai fini della dimostrazione della attività svolta.
In caso di risoluzione del rapporto, all’apprendista sarà rilasciata dall’azienda un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti.

Inserire nell’articolo 4 del C.C.N.L.: “In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell’articolo 4 del presente C.C.N.L., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l’azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell’anzianità di servizio”.

Formazione

I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante.

Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni d’intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai C.C.N.L., si conviene quanto segue.

La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico professionale.
In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all’inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.

I profili formativi sono definiti nell’allegato …., che forma parte integrante del presente contratto.

La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato.


La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza on the job e in affiancamento.

La formazione formale potrà essere interna o esterna all’azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale.

Ai fini dei requisiti aziendali per l’erogazione all’interno della stessa azienda dell’intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione.

Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l’idoneità dei locali che l’impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali – in caso di azienda plurilocalizzata – potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia.

Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo.

Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.

Trattamento economico

Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale, per la prima metà del periodo e ad un livello inferiore per la seconda metà.
Gli apprendisti con destinazione finale al secondo livello, saranno inquadrati al primo livello per tutto il periodo.

La retribuzione degli apprendisti è composta da: retribuzione tabellare, indennità di contingenza ed EDR ex Accordo Interconfederale 31.7.1992.

Trattamento normativo

Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, l'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente C.C.N.L. per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
E' ammesso il rapporto di lavoro a tempo parziale per gli apprendisti, con orario di lavoro in misura non inferiore al 50% del tempo pieno.

Malattia

Si applica quanto previsto dalla legge n. 296/2006, articolo 1, comma 773.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore di disposizioni in materia di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Le Parti convengono che la disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, ai giovani di età compresa fra i 16 ed i 18 anni ai sensi della L. 196/1997.
Ai contratti di apprendistato stipulati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 276/2003, continua ad applicarsi tale disciplina fino alla loro naturale scadenza.

Articolo 34 - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro subordinato prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente C.C.N.L. e potrà essere svolto con le tipologie, le opportunità di utilizzo e le modalità di impiego qui di seguito riportate:
orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro.
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontà delle parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle parti;
c) applicabilità delle norme del presente C.C.N.L. in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
d) possibilità di modificare, d’intesa tra le parti, l’articolazione strutturale dell’orario contrattuale.
Il personale a tempo parziale può essere assunto nelle specifiche tipologie contrattuali di cui al presente C.C.N.L. e da accordi interconfederali.
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore e dovrà risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati:
- le mansioni, la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta, le eventuali clausole flessibili e/o elastiche;

- il periodo di prova per i nuovi assunti.

Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l'azienda valuterà l'accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale. Le parti concordano che in quest’ambito, le aziende tenderanno ad accogliere prioritariamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del ricorrente ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua di genitori, coniuge o convivente, figli o altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati, o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti, ovvero per accudire figli fino a otto anni di età ovvero alla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio.

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.

Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili o elastiche deve risultare da atto scritto anche successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.

L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della prestazione lavorativa ovvero aumentarne la durata comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 48 ore.

Per le sole ore prestate al di fuori degli orari concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, in regime di clausola flessibile, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto.
Per lo svolgimento delle ore lavorative aggiuntive richieste in regime di clausole elastiche, al di fuori degli orari concordati, compete al lavoratore quanto previsto al comma 14 del presente articolo incrementata di un ulteriore 1,5%.
In caso di gravi motivi personali, ovvero comprovate ragioni tecnico, organizzative e produttive aziendali si potrà pervenire ad una sospensione temporanea della clausola flessibile o della clausola elastica.

L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nei seguenti casi:
comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
esigenze di tutela della salute, certificate dal servizio sanitario pubblico;
esigenze legate alla maternità e paternità;
esigenze personali legate a gravi motivi familiari di cui alla L.53/00
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.
A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.

Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.

L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari.

La variazione della collocazione temporale della prestazione non dà diritto alla compensazione di cui al comma 9 nei casi in cui la suddetta variazione sia richiesta dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte.

Il lavoro supplementare è quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno.
In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive del settore è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno giornaliero e/o settimanale di cui all'art. 32 del presente contratto collettivo.
L’eventuale rifiuto del lavoratore allo svolgimento di ore supplementari non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari.

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, incrementate ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del Decreto Legislativo n. 61/2000, dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, compreso il TFR, determinata convenzionalmente e forfetariamente, tra le parti, nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo all'effettuazione della prestazione.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo verticale, le prestazioni di lavoro straordinario, intendendosi per tali le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato, sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità delle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno previste dall'art. 39 del presente C.C.N.L..

Semestralmente la Direzione Aziendale fornirà alla R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, alle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, alle OO. SS. territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sul ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni, anche al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Fornirà inoltre informazioni sul ricorso alle clausole flessibili ed elastiche.

Il minimo settimanale dell’orario di lavoro non può essere inferiore a 14 ore. Per il part-time verticale e misto tale valore va proporzionato nella misura di 60 ore mensili e 600 ore annuali. La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere inferiore a due ore.

Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in un’unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore a operare su più appalti ove l’impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva e organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi

II trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale, si determina sulla base della regola di proporzionamento all’orario contrattualmente pattuito con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno.

I lavoratori part-time si computano in proporzione all'orario contrattuale.

Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l’attività lavorativa in 2 appalti per il raggiungimento del minimo settimanale, non si applica la normativa di cui al comma 18 dell’art. 32, per la parte relativa allo spostamento da un posto all’altro di lavoro. Restano comunque salve le situazioni in atto presso le singole aziende.


22 I lavoratori interessati a svolgere un diverso o maggiore orario lavorativo lo comunicano all’azienda la quale ne terrà prioritariamente conto, fatte salve le esigenze produttive ed organizzative, in caso di nuove assunzioni di personale a tempo pieno e indeterminato.
Con cadenza trimestrale l’azienda informerà le R.S.A. e/o R.S.U. delle richieste pervenute e delle eventuali assunzioni previste a tempo pieno ovvero di eventuali incrementi di orario.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in godimento ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente C.C.N.L..

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le vigenti disposizioni di legge.


Art. 11 – CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Le Parti stipulanti si richiamano all’Accordo europeo Unice-Ceep-Ces 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni e attività atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.

L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi di legge.


Per fase di avvio di una nuova attività si intende un periodo di tempo fino a 6 mesi. Non possono comprendersi in tale norma i lavoratori a tempo indeterminato provenienti da cambi di appalto da altri cantieri. A livello territoriale, con le OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L., si potranno concordare assunzioni con contratto a tempo determinato nelle fase di avvio di una nuova attività superiori a detto periodo.

L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o congedo parentale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione, come previsto all'art. 4, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 151/2001.

L'assunzione a tempo determinato può essere, altresì, anticipata fino a 3 mesi nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare. Per i livelli 5-6-7 l’affiancamento può essere portato fino a sei mesi.

La durata del periodo di prova non può superare i limiti previsti per le assunzioni a tempo indeterminato; in caso di riassunzione a termine per le medesime mansioni non sarà previsto un nuovo periodo di prova.

In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad un terzo della durata del contratto iniziale, non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto e comunque non può superare la durata prevista per i lavoratori a tempo indeterminato.

Le aziende, su richiesta delle OO.SS. competenti o delle R.S.A./R.S.U., forniranno annualmente alle stesse informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.

Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo, ai sensi della normativa vigente, e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l'assunzione a tempo indeterminato, compresi i trattamenti economici previsti dalla contrattazione territoriale e/o aziendale.

Ai fini di cui all'art. 35 della legge n. 300/1970 (campo di applicazione dei diritti sindacali), i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi.

Per quant’altro non previsto si fa riferimento alla legge.
ART . 17 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Sostituisce il primo e secondo comma del precedente art 17

Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammesso in attuazione delle norme di legge vigenti.

ART . 14 - CONTRATTI DI INSERIMENTO

Le parti recepiscono i contenuti dell’accordo interconfederale 11 febbraio 2004, ed eventuali modifiche che interverranno.

Articolo 15 – CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO, CONTRATTI DI INSERIMENTO E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - PERCENTUALI DI UTILIZZO.

Le parti convengono che i contratti di somministrazione, i contratti di inserimento e a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, possono essere stipulati nella misura massima, complessivamente, del 30% in media annua rispetto al totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, con un massimo del 20% per ciascuna tipologia contrattuale, e del 12 % previsto per la somministrazione.
Ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro.
Fino a 20 dipendenti possono essere stipulati un massimo di dieci contratti.
Fino a dieci dipendenti, la proporzione è di uno a uno.
Le proporzioni di cui sopra si intendono, limitatamente alla predetta disciplina, con riferimento al singolo appalto.


ART. 32 -ORARIO DI LAVORO

Sostituire al comma 9:

La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nei commi che precedono è stabilito in attuazione dell’articolo 17, comma 4, del D. Lgs. n. 66/2003.


Aggiungere al termine dell’articolo:

In relazione a quanto previsto dall’articolo 9, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 66/2003, si conviene che la prescrizione di cui al primo comma dello stesso articolo 9 è assolta in quelle situazioni aziendali che garantiscano comunque un periodo di riposo medio settimanale di 24 ore consecutive da realizzare in un arco temporale di 2 settimane, limitatamente a quattro eventi nell’arco dell’anno per ogni lavoratore.
Tale deroga si attiva per i servizi pubblici essenziali previsti dal codice di regolamentazione dello sciopero, ex Lege n. 146/90, sottoscritto il 15 Gennaio 2002 e le attività in ambito privato aventi caratteristiche analoghe.
Si attiva altresì in casi eccezionali ed imprevisti, individuati nell’ambito dei servizi che rendono necessaria la prestazione per esigenze di sicurezza o salute o al fine di evitare rischi per persone e beni di terzi.
Tali deroghe si attivano per le attività che prevedano una organizzazione del lavoro distribuita su 7 giornate settimanali.
Per le giornate lavorative svolte in deroga il trattamento economico sarà quello previsto per il lavoro straordinario festivo
Nell’ambito del sistema di relazioni industriali di cui al presente C.C.N.L. verrà data informazione alle organizzazioni sindacali territoriali stipulanti sull’eventuale utilizzo della presente norma.
LAVORATORI IMMIGRATI

Al fine di favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori stranieri nei paesi d'origine non aderenti alla UE, le aziende accoglieranno, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal presente C.C.N.L., anche cumulando quanto maturato oltre l’anno di riferimento.
Le parti convengono sull’utilizzo delle ore di diritto allo studio di cui all’articolo 37 del C.C.N.L. per corsi di alfabetizzazione per lavoratori extra-comunitari, fermo restando il monte ore complessivo di cui alla stessa norma.


Aggiungere all’articolo 2 – Sistema di relazioni sindacali:

Le parti in appositi incontri affronteranno i problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari, in applicazione delle norme di legge che li riguardano.
Articolo 2 - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che le relazioni sindacali assumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi problemi del settore, si conviene sull'opportunità di istituire articolati livelli di incontro fra le parti stipulanti il presente contratto, per l'esame di specifiche tematiche di interesse settoriale.

A) Informazioni a livello nazionale


Ferme restando l'autonomia e le rispettive distinte attribuzioni delle imprese e delle organizzazioni sindacali, le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma annualmente, e comunque su richiesta motivata di una delle due parti, incontri a livello nazionale al fine di:

- esaminare lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile;

- esaminare la possibilità di far realizzare programmi formativi e/o di qualificazione professionale dei lavoratori, in relazione alle modifiche dell'organizzazione del lavoro, all'organismo paritetico di settore;

- realizzare monitoraggi sulla situazione complessiva del comparto, con particolare riferimento alla durata dei contratti di appalto, all'andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri di aggiudicazione, nell'obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative per l'armonizzazione e il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia;

- esaminare la necessaria regolamentazione del settore, alla luce delle modificazioni di carattere legislativo nazionali e europee, nonché la definizione di codici comportamentali da adottarsi tra Amministrazione Pubblica e società erogatrici dei servizi in appalto;

- rendere maggiormente funzionale ed operativo l'osservatorio per il governo del mercato del lavoro e per l'occupazione costituito presso il Ministero del Lavoro;

- esaminare, alla luce delle modificazioni di carattere legislativo, comprese le evoluzioni in materia di società miste, e dei profondi mutamenti del mercato del lavoro, l'andamento quantitativo e qualitativo dei rapporti di lavoro in essere.

B) Informazioni a livello territoriale

Annualmente, a livello regionale e/o provinciale su richiesta di una delle parti saranno effettuati incontri fra i rappresentanti delle organizzazioni stipulanti per l'esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per i singoli territori allo scopo di:

- concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in riferimento alle indicazioni espresse a livello nazionale dall'organismo paritetico di settore;
- realizzare monitoraggi sulla durata dei contratti di appalto, sull’andamento delle gare, sui criteri di aggiudicazione, al fine di individuare le iniziative per l’armonizzazione ed il miglioramento, a livello regionale, delle regolamentazioni in materia;
- assumere le necessarie iniziative in materia di controllo e prevenzione delle malattie nonché, in generale, in materia di sicurezza sul lavoro, alla luce delle norme di legge e degli Accordi interconfederali vigenti e in base alle decisioni assunte dall'organismo paritetico di settore.

C) Informazioni a livello aziendale per imprese di dimensioni nazionali

Le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma annualmente, e comunque su richiesta motivata di una delle due parti, incontri a livello nazionale, nell’ambito del sistema di informazioni esistente, per le imprese di dimensioni nazionali con almeno 400 dipendenti per un esame congiunto:

- sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori alla luce delle norme legislative e contrattuali in vigore;

- sulla consistenza numerica dell'organico e sui diversi tipi di rapporto di lavoro esistenti in azienda;

- sull'andamento dell'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla L. 125/91;

- sui contratti di appalto in scadenza;

- sulle crisi aziendali che abbiano riflessi sull'occupazione e/o sulla mobilità dei lavoratori.

Nel corso di appositi incontri fra l'impresa e la rappresentanza sindacale formeranno oggetto di esame e confronto preventivo su:

- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e/o trasformazioni tecnologiche;

- l'eventuale nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi stessi, nonché le ricadute sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori indotte da innovazioni tecnologiche, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali;

- le possibili soluzioni in materia di mobilità e flessibilità nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro;

- l'andamento del lavoro straordinario;

- la programmazione del periodo di riposo annuale di ferie;

- l'attuazione dei modelli e dell’articolazione di orario definiti dal vigente C.C.N.L..

D) Informazioni a livello aziendale

Al livello aziendale formeranno oggetto di confronto le innovazioni tecnologiche o le ristrutturazioni che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro, sulla professionalità dei lavoratori.
Formerà oggetto di esame congiunto tra le imprese, le R.S.U., ovvero, ove non ancora costituite, le R.S.A. semestralmente su:

1) la consistenza numerica del personale;
2) i programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale;
3) l'andamento del lavoro straordinario.

Le imprese informeranno altresì le R.S.U., ovvero, ove non ancora costituite, le R.S.A. sulle materie in relazioni alle quali disposizioni di legge o contrattuali prevedano informazioni a livello aziendale.

Per quanto concerne le ulteriori competenze del livello aziendale, si fa rinvio a quanto previsto dall' art. 59.



Articolo 66 - ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE DI SETTORE

Aggiungere alla fine:

FINANZIAMENTO

L’ONBSI è finanziato mediante l’attribuzione di un contributo stabilito nella misura di euro 0,50 a carico del datore di lavoro e di euro 0,50 a carico del lavoratore mensili per 12 mensilità dal 1 Gennaio 2008 da versare trimestralmente. Per i lavoratori a part-time inferiore a 20 ore settimanali gli importi di cui sopra sono ridotti euro 0,25.

Organismo Bilaterale Territoriale
Svolge le medesime funzioni dell’Organismo Nazionale realizzando una fase di esame e studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
L’O.B.T. promuove iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni, gli Enti Locali ed altri Enti Competenti.
Finanziamento: valori da definire a livello territoriale

Articolo 47 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 49.

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere adottati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verrà adottato entro i 15 giorni lavorativi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.
Qualora il lavoratore entro i 5 giorni dalla contestazione, dichiari formalmente l’intenzione di avvalersi dell’assistenza di un rappresentante sindacale, l’eventuale incontro tra lavoratore e rappresentante sindacale con l’impresa dovrà tenersi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla contestazione, nella provincia o nel comune ove insiste il relativo appalto (cui il lavoratore è adibito), decorsi il quali le giustificazioni potranno essere presentate solo per iscritto, entro i successivi 3 giorni.
Tale termine decade qualora l’incontro non possa tenersi per causa imputabile al datore di lavoro.
L’adozione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.
Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell'art. 49 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 confermate dall'art. 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro adozione.

Articolo 22 - SCATTI BIENNALI PER GLI IMPIEGATI E ANZIANITA’ FORFETTARIA DI SETTORE PER GLI OPERAI


Gli impiegati per l’anzianità di servizio maturata presso una stessa impresa hanno diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio, a una maggiorazione del 6,25% calcolata sulla retribuzione tabellare del livello di appartenenza in vigore al momento della maturazione dello scatto e sull’indennità di contingenza all’1.8.83 (pari a 279,60 euro).
L’impiegato ha diritto a maturare un massimo di 8 scatti biennali d'anzianità, fino al raggiungimento del 50% della retribuzione tabellare dell’ultimo livello di appartenenza e dell’indennità di contingenza al1.8.83.

Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianità di servizio.
Nel caso di passaggio di livello il dipendente mantiene l’importo in cifra degli aumenti maturati nel livello di provenienza.
La frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio, è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.



ANZIANITA’ FORFETTARIA DI SETTORE PER GLI OPERAI

In considerazione della specificità del settore caratterizzato da appalti di durata predeterminata agli operai sarà riconosciuta una anzianità forfettaria di settore che viene erogata nelle misure fisse riportate nella tabella (ex incremento automatico biennale maturato al 1.1.82). Tale anzianità forfettaria di settore è stabilita in unica quota fissa, non prevedendo ulteriori scatti, così come disposto nell’articolo 22 del C.C.N.L. 25 maggio 2001.
Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto distinto dalla retribuzione tabellare e sarà computato ai fini dello straordinario, ferie, festività, 13a, 14a, indennità sostitutiva di preavviso, indennità di fine rapporto, malattia e infortunio.
L’ anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposto per i primi tre anni di anzianità nel settore.
A partire dal 4° anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, sarà corrisposto secondo gli importi previsti dalla tabella allegata al presente C.C.N.L..
Dietro richiesta del lavoratore, l'impresa rilascerà una certificazione attestante l'anzianità di servizio del dipendente medesimo presso l'impresa.






Art. 43 FERIE E RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO

Alla fine dell’attuale testo dell’articolo aggiungere cancellando gli stessi periodi dall’art. 32

A partire dal 1° gennaio 1986 l’orario di lavoro sarà ridotto di 40 ore annue, di norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative.
Le predette riduzioni assorbono eventuali riduzioni concesse a livello aziendale.


Articolo 54 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti stipulanti concordano sull’opportunità di favorire la previdenza complementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del del d.lgs. 252/05 e successive modifiche ed integrazioni.
Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente C.C.N.L..
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell’arco dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell’ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori.
L’adesione del lavoratore avverrà in modo volontario.
Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da:

a. l’1%, a carico dell’Azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data dell'1/1/2001;

b. l’1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data dell'1/1/2001;

c. il T.F.R. maturato nel corso dell’anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti.


Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell’importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai Regolamenti dei rispettivi fondi di cui alla dichiarazione a verbale del presente articolo.
I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal T.F.R., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo.
Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore.

Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i Fondi Pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all’articolo 8, comma 7, lettera b), del D.Lgs 252/05, unicamente i seguenti:

• PREVIAMBIENTE, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE come previsto dall’accordo 8 giugno 2007 (allegato n… del presente C.C.N.L.);
• FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall’accordo del 23 febbraio 2005 (allegato n… del presente C.C.N.L.);
• COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2007 (allegato n… del presente C.C.N.L.).

Nel caso in cui un’impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni Imprenditoriali sottoscriventi il presente C.C.N.L., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati.

Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore di lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto.

La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencati.




Articolo
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

La Commissione Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l’esame di tutte le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione e integrale applicazione del presente C.C.N.L..

La Commissione Paritetica è composta dalle organizzazioni stipulanti il presente C.C.N.L.e consta di 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del C.C.N.L..

Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente

La Sede di lavoro della “Commissione Paritetica” sarà presso la Sede dell’organismo paritetico di settore (ONBSI) ed opererà con le seguenti procedure e modalità:

1. Alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni Territoriali ad esse facenti capo
2. All’atto della presentazione dell’istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all’esame delle controversia.
3. In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le rispettive Organizzazioni Sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa.
4. La data di convocazione, per l’esame della controversia, sarà fissata, d’accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi.
5. La Commissione Paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa.
6. La Commissione Paritetica, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione Paritetica stessa.
7. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di conformarvisi.
8. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica, potrà provvedere la Commissione Paritetica stessa, con proprie deliberazioni
9. I componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il C.C.N.L., un rapporto conclusivo del lavoro svolto.

Articolo
COMMISSIONE PARITETICA PER LE PARI OPPORTUNITA’

La C.P. per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro.

In questo senso la Commissione, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge 125/91, si attiva per seguire anche l’iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Legge sopra richiamata sia nell’attuazione degli stessi
.
La C.P. per le Pari Opportunità è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del C.C.N.L.

Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente
La Sede operativa del Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità, sarà presso la Sede dell’Ente Bilaterale Nazionale di Settore

Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.

I componenti della Commissione, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo.

Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l’utilizzo dello strumento del contratto d’inserimento / reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge 53 dell’8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di Azioni Positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all’art. 9 della legge 53 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.

L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall’Osservatorio Nazionale.

La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.



RESPONSABILI SICUREZZA
Nella riscrittura del testo si provvederà all’adeguamento alla legge 123/07







TRATTAMENTO ECONOMICO

In attuazione dell’accordo del 23 Luglio 1993 il trattamento economico, riferito al 2° livello (parametro 109), sarà per la vigenza contrattuale di 95,00 € sulla paga base; sarà inoltre riconosciuta , sullo stesso livello, una somma di 20,00 € quale elemento distinto ed aggiuntivo della retribuzione (EDAR) erogato per 14 mensilità e non utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e del trattamento di fine rapporto.
Tale EDAR, non assorbibile , è da considerarsi nel computo del protocollo del 23 Luglio 1993.
Dal 1/1/2008 cesserà l’erogazione della indennità di vacanza contrattuale.



Tali aumenti saranno riconosciuti alle seguenti scadenze con i relativi valori:

01/01/2008 Retribuzione tabellare 35,00 EDAR 10,00
01/01/2009 Retribuzione tabellare 30,00 EDAR 5,00
01/06/2009 Retribuzione tabellare 30,00 EDAR 5,00

I valori per i singoli livelli sono riportati nella seguente tabella:

Quadro 7 livello 6 livello 5 livello 4 livello 3 livello 2 livello 1 livello

Parametro 220 201 174 140 128 118 109
100

Aumento retribuzione tabellare
191,74

175,18

151,65

122,02

111,56

102,84
95
87,16

EDAR
40,37

36,88

31,93

25,69

23,49

21,65
20
18,35

Totale
232,11

212,06

183,58

147,71

135,05

124,50
115
105,50
01/01/2008

90,83

82,98

71,83

57,80

52,84

48,72

45

41,28
Retribuzione tabellare
70,64

64,54

55,87

44,95

41,10

37,89

35

32,11
EDAR
20,18

18,44

15,96

12,84

11,74

10,83

10

9,17
01/01/2009

70,64

64,54

55,87

44,95

41,10

37,89

35

32,11
Retribuzione tabellare
60,55

55,32

47,89

38,53

35,23

32,48

30

27,52
EDAR
10,09

9,22

7,98

6,42

5,87

5,41

5

4,59
01/06/2009

70,64

64,54

55,87

44,95

41,10

37,89

35

32,11
Retribuzione tabellare
60,55

55,32

47,89

38,53

35,23

32,48

30

27,52
EDAR
10,09

9,22

7,98

6,42

5,87

5,41

5

4,59



Articolo 69 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto, salvo quanto diversamente previsto per singoli istituti, decorre dal 1° Gennaio 2008 e scade il 31 Dicembre 2009 per la parte economica, ed il 31 Dicembre 2011 per quella normativa.
Il contratto si intenderà rinnovato se non disdetto tre mesi prima della scadenza con raccomandata a.r.. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale



NORMA FINALE DI COORDINAMENTO

Fermo restando che gli articoli non citati ne modificati dal presente accordo rimangono validi, le parti si impegnano entro il 31 Gennaio 2008 alla riscrittura, integrazione e pulitura del testo contrattuale alla luce del presente accordo e dei protocolli richiamati all’art. 1.


SALVO ERRORI ED OMISSIONI


Roma, 19 dicembre 2007



Manifestazione 4 aprile 2009
Filcams CGIL Nazionale Via Leopoldo Serra,31 00153 Roma
http://www.filcams.cgil.it

Anonymous

Anonimo ha detto...

III LIVELLO

Cat. Impiegati Operai
Qualif. esecutivi qualificati

Declaratoria


Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali.


Profilo:


Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, chiusi ed aperti, con l’utilizzo di attrezzature e macchine operatrici complesse
II LIVELLO

Cat. Impiegati Operai
Qualif. esecutivi comuni

Declaratoria


Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione.
Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici.
Appartengono altresì a questo livello, per i primi 18 mesi di effettivo servizio, gli impiegati esecutivi che svolgono semplici attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione.

Profilo:

Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti anche con l’utilizzo di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate

siamo tutti uguali

beppe ha detto...

Cortese signor Peppe Gigliotti,



ho ricevuto la Sua mail del marzo scorso e ho letto con attenzione quanto
Ella ha inteso rappresentarmi, anche a nome delle migliaia di lavoratrici e
lavoratori che si trovano nella Sua stessa condizione.

Condivido la Sua legittima preoccupazione. In coerenza con il dettato
costituzionale, è prioritario preservare il valore del lavoro come principio
fondante della Repubblica e come punto di riferimento inderogabile delle
politiche del Paese. La mia carica istituzionale attuale, purtroppo, non mi
consente di assumere iniziative dirette collegate alla vicenda da Lei
segnalata, ma vorrei farLe giungere almeno una vicinanza umana.

Rispondere alle domande che salgono dal mondo del lavoro rappresenta un'
esigenza con cui le Istituzioni democratiche hanno il dovere di confrontarsi
quotidianamente, impegnandosi per scongiurare la disgregazione sociale
legata alla precarietà e per consentire a tutti gli italiani di progettare
il proprio futuro nel segno della sicurezza e dell'inclusione.

Per la prima volta la sinistra non siede in parlamento e il conflitto
sociale è senza rappresentanza nelle istituzioni. Per ricominciare, come è
necessario, bisogna ripartire da qui. Dalla ricostruzione di un rapporto
forte con le realtà sociali, con i luoghi della vita e del lavoro e produrre
cultura politica, coscienza collettiva e nuove forme di organizzazione della
politica. E' un compito grande e solo una nuova generazione può caricarselo.
E' il compito della ricostruzione della sinistra in Italia. Una necessità
storica, una necessità per le nostre vite.

La ringrazio davvero molto per avermi scritto. Questa è per me la migliore
ricompensa di una vita intera di militante del movimento operaio. Sarò con
Lei ancora, ma in altre forme, non quelle di dirigente politico che avevo
già annunciato assai prima del voto dell'aprile del 2008, non essere più
adeguato alla mia età. E' vero che non ci sono uomini per tutte le stagioni.
Ma la politica è una passione durevole che mi accompagnerà per tutta la
vita. Nelle nuove forme continuerò a renderla viva. Grazie anche a Lei.



Con gratitudine






Fausto Bertinotti
ex lsu beppe

beppe ha detto...

Scuola Il Ministero rende disponibili anche i modelli di domanda. Precari ATA: registrata l'ordinanza per i 24 mesi. Ora possono essere pubblicati i bandi regionali 03-04-2009 | Scuola Il Miur con la nota prot. 4575 del 3 aprile 2009 ha comunicato agli Uffici Scolastici Regionali che l'ordinanza ministeriale n. 21 del 23 febbraio 2009 (24 mesi ATA) è stata registrata senza modifiche dalla Corte dei Conti. Alla nota sono anche allegati i modelli di domanda.

Ora possono essere pubblicati i bandi regionali per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanenti nelle varie province.

Nell'apposito speciale saranno pubblicati tutti i materiali necessari e le schede di lettura della FLC Cgil.

Roma, 3 aprile 2009
ex lsu beppe

Anonimo ha detto...

Non ho capito il blog se adesso è moderato? oppure vi siete stancati di scrivere? perchè così pochi commenti?
saluti
Antonio Napoli

Anonimo ha detto...

per il sindacalista mascherato.per piacere non e' che potresti mettere nel blog il passaggio del capitolato tecnico dove parla dei 700 metri.nel sito che gentilmente mi hai fornito forse per mia distrazione non sono riuscito a trovarlo.ti ringrazio ex lsu ogliastra

Anonimo ha detto...

SE NON SI PRENDE ATTO CHE GLI INTERESSI NON SONO UQUALI PER TUTTI NON SI VA DA NESSUNA PARTE...tra i 5000 lavoratori della campania per 1/3 mancano pochissimi anni alla pensione, passare domani a 40 ore significa prentere 50 o 60 euro euro in piu di pensione fino alla morte, non anno nessun interesse a lottare per passare ata....mentre da 0 a 56 anni e giusto lottare per un integrazione nel personale ata.... quindi la soluzione sarebbe 40 ore per tutti a brevissimo tempo, e il passaggio nel personale ata per i piu giovani che si andrebbe a negoziare con il MIUR in base alle proprie esigenze anche nel tempo....benny lsu provincia di napoli

BEPPE ha detto...

cosi ci perdiamo di nuovo. A pasqua siamo piu buoni si dice la pasqua della ressurezzioni allora via i malitensi via i batibecchi, mi viene in mente una frase che dicevamo prima del rifinanziamenti RESTIAOMO UNITI, e allora che vogliamo fare
ex lsu BEPPE

Anonimo ha detto...

Buongiorno..
allora colleghi propongo di iniziare da zero e di fare tutti uno sforzo per essere meno critici nei confronti degli altri di rispettare le idee di tutti confrontandoci e cercare di essere costruttivi e se arrivano provocazioni ignoratele alla fine pure quelle servono questo blog è un occasione importante non buttiamola via cosi
Antonio Napoli

Anonimo ha detto...

CI SIAMO QUASI VEDIAMO CHE DECIDONO DOMANI E POI TUTTI A ROMA NOI CI STIAMO GIà ORGANIZZANDO.

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