Proroga per un anno dei contratti ai co.co.co. ex LSU assimilati ATA
clicca qui per leggere la circolare ministeriale
Created by OnePlusYou
CHI SIAMO
16.000 persone, con tutti i loro timori per il proprio futuro e quello delle loro famiglie.
Siamo quasi tre volte i dipendenti dell'Alfa Romeo di Pomigliano, eppure la nostra situazione non desta alcuno scandalo.
Siamo i cosiddetti “ex LSU della scuola” , da più di dieci anni viviamo in un limbo circondati da un silenzio assordante, ogni anno appesi all'esile filo dell'appostamento nella legge Finanziaria delle cifre necessarie al rifinanziamento delle nostre attività! Circa 1000 di noi lavorano nelle segreterie scolastiche, la restante parte viene impegnata per le pulizie dei locali scolastici.
...E DA DOVE VENIAMO
Dalla metà degli anni '90 siamo stati impiegati nelle scuole con i Lavori Socialmente Utili (LSU), attraverso i progetti proposti dalle Amministrazioni Provinciali o Comunali, che a quel tempo avevano competenza di fornire il personale ATA (ausiliario e di segreteria) alle scuole materne ed elementari (Comune) ed agli Istituti Tecnici e Licei Scientifici (Provincia).
I L.S.U. interessarono dapprima lavoratori messi in liste di mobilità a seguito di licenziamento e, successivamente, disoccupati di lunga durata. La retribuzione mensile era rappresentata da un sussidio di 800.000 lire, erogato dall’Inps. Nessun versamento di contributi (solo contributi cosiddetti figurativi) e nessun riconoscimento giuridico visto che non si trattava di un rapporto di lavoro dipendente, nessun diritto insomma.
Successivamente alla L. 3/5/1999, n.124 (art.8 - Trasferimento personale ATA dagli Enti Locali allo Stato) siamo "transitati" allo Stato e nel luglio del 2001 si è definita una sorta di "stabilizzazione". Con il decreto ministeriale n. 65 sono stati terziarizzati i servizi di pulizia, creando dei consorzi nei quali, in maniera trasversale, sono rappresentate forze politiche, associazioni datoriali, etc. Per il personale di segreteria, invece, con decreto ministeriale n. 66 si è proceduto all'affidamento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che mascherano il nostro impiego reale che, per mansioni e prestazione, è di fatto un lavoro dipendente!
sabato 3 gennaio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
228 commenti:
«Meno recenti ‹Vecchi 201 – 228 di 228ciao a tutti sono rino... spero di sapere prima di giorno 9 qualcosa di positivo .non vi agitate state calmi. le cose si stanno mettendo a posto .appena so qualcosa comunicherò subito .
stanno rimandando gli scioperi perchè domani 3 marzo zitti zitti i sindacati si stanno incontrando alla miur a Roma ...informatevi.. io l'ho saputo tramite una persona...rino
CIAO RINO IL BLOG HA LO SCOPO DI DIFFONDERE INFORMAZIONI... DI TENERCI UNITI.. TUTTI QUINDI SE SAI QUALCOSA DI PRECISO DILLO QUÀ MAGARARI MOLTI SARANNO LIETI DI LEGGERLO LE MEZZE PAROLE NON SERVONO!
antonio napoli
chi mi sa dire come è andata a finire oggi al provveditorato di napoli?
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Schema di regolamento recante “Disposizioni per la determinazione degli organici del
personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e
educative statali, ai sensi dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni;
VISTO l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che, ai commi 2, 3 e 4, lettera e),
prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure
finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali
disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico,
nonché, nel quadro dei predetti obiettivi, la revisione dei criteri e dei parametri
per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche in modo da conseguire, nel
triennio 2009-2011, la riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza
numerica delle dotazioni organiche determinate per l’anno scolastico 2007/2008,
fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 411 e 412 della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
VISTO l’articolo 64, comma 4, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che prevede, per l’ attuazione del piano
programmatico, l’adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17,
comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, con i quali
procedere, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione
dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;
VISTO il piano programmatico predisposto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi del
citato articolo 64, comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con
modificazioni dalla legge n. 133 del 2008;
VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stata disciplinata
l’attribuzione alle istituzioni scolastiche della autonomia didattica e
amministrativa;
VISTO il Testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ;
1
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e in particolare, l’articolo
2, commi 411 e 412, per effetto dei quali la consistenza numerica complessiva delle
dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.)
delle istituzioni scolastiche ed educative deve essere ridotta, rispetto a quella
determinata per l’anno scolastico 2007/2008 con il decreto interministeriale 8
gennaio 2008, n. 3 in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007), in ragione di 1000 posti per ciascuno degli anni scolastici
2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011;
VISTO l’articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che le
istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possano deliberare l’affidamento
in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a
condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in
misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;
VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201, recante disposizioni concernenti i
criteri e i parametri di determinazione degli organici del personale A.T.A. delle
istituzioni scolastiche ed educative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 2 del 3 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto interministeriale 8 gennaio 2008 n. 3 relativo alla ridefinizione delle
dotazioni organiche del personale ATA per l’anno scolastico 2007/2008;
VISTO il decreto interministeriale 21 novembre 2008 n. 97 relativo alla ridefinizione delle
dotazioni organiche del personale ATA per l’anno scolastico 2008/2009;
VISTI il contratto collettivo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre
2007 e la sequenza contrattuale siglata il 25 luglio 2008;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
………...2009;
SENTITA la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del …………..2009;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del ……… 2009;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ……….2009;
SULLA proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente Regolamento:
2
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Articolo 1- Oggetto del regolamento e consistenza complessiva delle dotazioni organiche
1. Il presente regolamento disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per la
definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle
istituzioni scolastiche ed educative, ed è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di
razionalizzazione stabiliti dall’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133 e dal piano programmatico
di interventi adottato ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo.
2. La consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale di cui al comma 1 è
ridotta complessivamente nel triennio 2009/2011, ai sensi del comma 2 del predetto
articolo 64, del 17 per cento rispetto a quella determinata per l’anno scolastico 2007/2008.
Per ciascuno degli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 la riduzione non deve
essere inferiore ad un terzo di quella complessiva da realizzare nel triennio. Resta ferma,
per ciascuno degli anni scolastici 2009-2010 e 2010/2011, la riduzione complessiva di mille
posti delle dotazioni organiche del personale di cui al comma 1, in applicazione
dell’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria
2008).
3. La consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale di cui
al comma 1 è definita a livello nazionale in base ai criteri previsti dal presente regolamento
e secondo i parametri di calcolo previsti dalle annesse tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C; criteri e
parametri che tengono conto della consistenza della popolazione scolastica con riguardo
anche alle esigenze degli alunni diversamente abili, del grado di densità demografica delle
varie province, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione
provinciale, delle caratteristiche geografiche e orografiche dei territori interessati, delle
condizioni socio-economiche e dell’eventuale situazione di disagio sociale delle diverse
realtà.
4. Dall’applicazione dei criteri e parametri previsti dal presente regolamento e dalle
tabelle ad esso annesse deve conseguire, a conclusione del triennio 2009-2011, la riduzione
della consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche di cui al comma 2,
primo periodo. Per ciascuno degli anni scolastici 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012 le
dotazioni regionali sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in modo da
realizzare complessivamente le riduzioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo.
Articolo 2 - Dotazioni organiche regionali, provinciali e organici di istituto
1. La consistenza numerica complessiva dei posti definita a livello nazionale è
ripartita in dotazioni organiche regionali con riguardo alle specificità degli ambiti
territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative e operative
delle istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socioeconomiche,
alle funzioni ed ai compiti previsti per i profili professionali del personale.
Nella ripartizione si tiene conto altresì, in relazione ai diversi contesti territoriali
3
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
interessati, dei fenomeni migratori da paesi extracomunitari, dei piani di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle condizioni logistico-strutturali,
delle distanze e dei collegamenti tra le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e
nelle piccole isole.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per “dirigente regionale” e per
“dirigente scolastico”, rispettivamente, il dirigente con incarico di livello dirigenziale
generale preposto all’ufficio scolastico regionale e il dirigente preposto ad una istituzione
scolastica o educativa.
3. Il dirigente regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica regionale
in dotazioni organiche provinciali con riferimento alle specifiche esigenze ed alle diverse
tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, accantonando una
quota di posti pari al 3 per cento della dotazione organica regionale per le finalità di cui al
comma 5. Nella determinazione delle dotazioni organiche provinciali si tiene conto, altresì,
delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle
zone caratterizzate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica.
4. Nel limite della dotazione organica regionale, il dirigente regionale determina le
dotazioni organiche di istituto previa applicazione dei criteri e dei parametri di calcolo
individuati con il presente regolamento e relative tabelle annesse. I dirigenti scolastici
formulano al riguardo motivate proposte, ai sensi della normativa vigente e sulla base
delle esigenze risultanti dal piano dell’offerta formativa, ispirandosi a criteri di razionale
utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nell’istituzione scolastica.
5. Il dirigente regionale assicura comunque il rispetto del limite della dotazione
organica regionale, anche, ove necessario, mediante deroga ai criteri ed ai parametri di
calcolo stabiliti per la determinazione degli organici di istituto. Il medesimo dirigente
assegna le risorse di personale alle province di competenza in modo da assicurare altresì,
nel rispetto delle esigenze di contenimento della spesa, il funzionamento delle istituzioni
scolastiche in condizioni di sicurezza per gli alunni e di efficacia ed efficienza del servizio
erogato. La quota di posti accantonati di cui al comma 3 è assegnata in sede di
determinazione dell’organico di diritto delle istituzioni scolastiche ed è utilizzata,
essenzialmente per far fronte di esigenze di particolare rilevanza e complessità.
6. Al fine del perseguimento degli obiettivi definiti nel piano programmatico di
interventi di cui all’articolo 1, comma 1 i criteri ed i parametri di calcolo di cui alle annesse
tabelle rispondono all’esigenza di assicurare l’ottimale utilizzo delle risorse disponibili in
rapporto agli effetti conseguenti alla riorganizzazione della rete scolastica, con particolare
riguardo ai punti di erogazione del servizio, nonché al riordino degli ordinamenti
scolastici improntato alla semplificazione e riduzione dei carichi orari settimanali delle
lezioni. Gli obiettivi prefigurati vengono conseguiti sia mediante una razionale ed
omogenea assegnazione delle risorse umane, a fronte di una sostanziale ed equilibrata
distribuzione dei carichi di lavoro tra le istituzioni scolastiche, sia attraverso la
salvaguardia delle peculiarità di ciascun ordine e grado di istruzione. Le suddette tabelle
rispondono, altresì, all’esigenza di una semplificazione dell’azione amministrativa
4
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
attraverso la revisione dei previgenti parametri di determinazione degli organici di istituto
e il conseguente snellimento delle procedure di calcolo, di verifica e di monitoraggio
dell’efficacia dell’azione amministrativa.
Articolo 3 - Efficacia ed efficienza dei servizi
1. Al fine di migliorare , attraverso un più razionale e proficuo impiego delle risorse
professionali disponibili, l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati, con specifico riguardo
alle esigenze degli alunni, e in particolare quelli diversamente abili, nonché di assicurare il
regolare funzionamento dei servizi, ivi compresi quelli di apertura e chiusura dei locali in
cui funzionano i plessi scolastici, gli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche ed
educative possono collegarsi in rete per l’espletamento di compiti ed attività di interesse
comune. Le relative modalità organizzative, gestionali ed operative sono definite e indicate
in appositi accordi tra le istituzioni scolastiche interessate, nel rispetto dei principi stabiliti
in materia dall’articolo 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e delle norme di cui ai contratti
collettivi in vigore. I dirigenti preposti alle istituzioni scolastiche interessate sottoscrivono
gli accordi sentiti i direttori dei servizi generali e amministrativi e le rappresentanze
sindacali unitarie delle medesime istituzioni.
2. L’impiego delle risorse di personale disponibili, ai sensi del comma 1, può riferirsi a
tutti i profili professionali del personale medesimo.
3. Nei casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico,
dell’insegnante teorico, dell’insegnante tecnico-pratico e dell’assistente tecnico, può
disporsi con apposita delibera della giunta esecutiva, la non attivazione del posto di
assistente tecnico o in sostituzione dello stesso l’istituzione di altro posto di assistente
tecnico di diversa area non coperta e di cui si valuti necessaria l’attivazione. La predetta
determinazione non deve comportare, in alcun caso, situazioni di soprannumerarietà
rispetto all’organico di istituto.
4. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici possono essere
utilizzati oltre che in attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed
informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva competenza,
anche in attività di manutenzione straordinaria del predetto materiale e in attività di
supporto alla didattica, necessarie per l’ordinato e puntuale avvio dell’anno scolastico.
Articolo 4 – Servizi terziarizzati
1. Nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico
sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all’amministrazione, è
indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo
professionale.
2. Qualora i compiti di cui al comma 1 siano prestati da personale già addetto ai
lavori socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell’articolo 78 comma 31 della legge 23
5
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
dicembre 2000 n. 388, il dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle
categorie interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale
personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell’ambito territoriale di competenza.
Resta comunque confermata, nell’arco del triennio 2009-2011, l’attuale consistenza
numerica dei posti di organico accantonati.
3. Tali intese tengono conto dei livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del
numero del personale già addetto ai lavori socialmente utili, della quantità e qualità dei
servizi richiesti, del monte ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni
scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella quantità, qualità e
distribuzione dei servizi come attualmente definiti.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi può essere disposta la compensazione, tra le
istituzioni scolastiche, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere
indisponibile.
5. Il dirigente regionale può promuovere analoghe intese finalizzate al più efficace ed
efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente
impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico,
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente
accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di
appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti.
Articolo 5 - Stabilità dell’ organico di diritto
1. La necessità di attivazione di ulteriori posti successivamente alla determinazione
dell’organico di diritto, rappresentata dai dirigenti scolastici, non può comportare, in ogni
caso, a livello provinciale, incrementi di posti del medesimo organico.
2. Il dirigente regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai
dirigenti scolastici, autorizza gli eventuali incrementi di posti unicamente per
compensazione, revocando l’autorizzazione al funzionamento di un corrispondente
numero di posti dell’organico di diritto, per i quali, all’inizio dell’anno scolastico siano
venute meno le condizioni ne avevano legittimato l’istituzione. In tal caso il
funzionamento del posto deve, comunque, conseguire all’applicazione dei vigenti criteri e
parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento
del dirigente regionale.
Articolo 6 - Attribuzione temporanea di compiti e funzioni
1. Sempre che sussistano le condizioni previste dalle norme in vigore per il
conferimento delle supplenze temporanee, nel piano delle attività di cui all’articolo 53 del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 può essere previsto, in
alternativa al conferimento delle predette supplenze, l’attribuzione temporanea di compiti
6
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
o funzioni al personale in servizio, previa acquisizione di disponibilità al riguardo da parte
dello stesso.
2. L’importo corrispondente al 50 per cento delle economie realizzate dall’istituzione
scolastica, per effetto del mancato conferimento delle supplenze, è assegnato, in misura
proporzionale all’effettivo servizio prestato, al personale che ha svolto i compiti di cui al
comma 1, secondo modalità da definire nell’ambito della contrattazione di istituto.
Articolo 7 - Profili professionali di coordinatore amministrativo e di coordinatore tecnico – Area C
1. Nel quadro degli obiettivi di razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse umane e di
realizzazione di una maggiore efficacia ed efficienza dei servizi amministrativi e tecnici
delle istituzioni scolastiche ed educative sono costituiti, secondo i criteri e parametri
previsti dal presente articolo, i posti di organico per i profili professionali di coordinatore
amministrativo e di coordinatore tecnico dell’Area C di cui alla tabella A annessa al
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.
2. Il posto di organico del profilo professionale di coordinatore amministrativo è
costituito nelle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i posti di organico di
assistente amministrativo sono in numero superiore a quattro unità.
Il posto di organico del profilo professionale di coordinatore tecnico è costituito, nelle
istituzioni scolastiche ed educative, per ogni gruppo di quattro posti di organico di
assistente tecnico relativo alla medesima tipologia di laboratorio.
Per ogni posto di organico costituito per i profili professionali di coordinatore
amministrativo e di coordinatore tecnico è ridotta di un posto, nell’istituzione scolastica
interessata, la dotazione organica, rispettivamente, del profilo professionale di assistente
amministrativo e del profilo professionale di assistente tecnico
3. La costituzione dei posti di organico per i profili professionali di cui al comma 1 non
deve comportare, complessivamente, il superamento della consistenza numerica
complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
delle istituzioni scolastiche ed educative, come definita ai sensi dell’articolo 1 del presente
decreto.
4. In fase di prima applicazione del presente articolo e nel limite dei posti di organico
disponibili, nei profili professionali di coordinatore amministrativo e di coordinatore
tecnico è inquadrato, rispettivamente, il personale di cui all’articolo 1, comma 3 e
all’articolo 2, comma 3, della sequenza contrattuale 8 marzo 2002, prevista dall’articolo 18
del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il
quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 2000-2001. Detto personale è
inquadrato d’ufficio, secondo le modalità indicate nei medesimi commi. Limitatamente
agli insegnanti tecnico-pratici di cui all’articolo 2, comma 3, della suddetta sequenza
7
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
contrattuale 8 marzo 2002, l’inquadramento nel profilo professionale di coordinatore
tecnico viene disposto a domanda degli interessati. Sulle disponibilità residuali sono altresì
inquadrati gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici con contratto a tempo
indeterminato, secondo le procedure e con le modalità di cui all’articolo 48 del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio
normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, come modificato dalla
sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008.
5. All’onere derivante dall’attribuzione del differenziale economico al personale che
accede ai profili professionali di coordinatore amministrativo e di coordinatore tecnico, si
provvede con una quota parte del 30 per cento delle economie di spesa di cui all’articolo
64, comma 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, destinato, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, alla
valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola.
6. L’effettiva attivazione degli organici di cui al presente articolo decorre dall’anno
scolastico 2010-2011 ed è subordinata, in ogni caso, alla preventiva verifica da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, circa il conseguimento effettivo delle economie di spesa di
cui all’articolo 64, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133. Nell’ambito dei risparmi di cui all’articolo
64, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è individuata la quota parte di economie da
destinare alle finalità di cui al presente comma. L’attivazione dei posti è disposta
progressivamente a partire dalle istituzioni scolastiche con il maggior numero di posti in
organico, rispettivamente, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici.
Articolo 8 - Norme finali e Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’articolo
548 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
2. E’ altresì abrogata ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del
presente regolamento.
3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le
disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da
norme contrattuali.
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservalo e farlo osservare.
Dato a Roma,
9
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Tabella “1”
Organico di istituto:
Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola
dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado
numero
alunni
assistenti
amministrativi
fino a 300 1
500 2
700 3
900 4
1100 5
1300 6
1500 7
1700 8
1900 9
numero
alunni
Collaboratori
scolastici
Fino a 200 3
300 4
400 5
500 6
600 7
700 8
800 9
900 10
1000 11
1100 12
1200 13
oltre 1200 13
Note:
a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in
ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
b) Gli alunni della scuola statale dell’infanzia concorrono alla determinazione dell’organico del
circolo didattico e dell’istituto comprensivo.
c) Per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola
dell’infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o
classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore
10
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno
funzionanti negli istituti comprensivi.
d) Nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi,
il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un’unità per le istituzioni con un plesso e/o
succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2
e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra
8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
e) Ai Centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta è assegnata
un’unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione
organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche
di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna
scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a
cura dei medesimi Centri.
f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse,
congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente
amministrativo.
g) Per le scuole dell’istruzione secondaria di I grado annesse agli istituti d’arte è prevista, per
entrambe le istituzioni scolastiche, un’unica figura di direttore dei servizi generali e
amministrativi.
11
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Tabella “2”
Organico di istituto:
Istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado
numero
alunni
assistenti
amministrativi
collaboratori
scolastici
fino a 300 3 5
400 3 6
500 4 7
600 4 8
700 5 9
800 5 10
900 6 11
1000 6 11
Note:
a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in
ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell’organico di istituto.
c) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene
incrementato di un’unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000.
L’organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un’unità ogni 100 alunni, a partire
dal primo di ogni gruppo oltre 1.000.
d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici
aumenta di un’unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2
unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi
compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di
sedi superiore a 11.
e) Negli istituti tecnici, professionali e negli istituti d’arte e licei artistici il numero degli assistenti
amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un’unità rispetto alla presente tabella.
f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate
dall’articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201e successivi.
g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei
collaboratori scolastici è ridotto di un’unità per ciascun profilo professionale rispetto alla
presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione secondaria di II grado
annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente
amministrativo.
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
12
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore,
unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni
singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale
degli alunni dell'istituto unificato.
13
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Tabella “3/A”
Organico di istituto:
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative
In presenza di soli convittori
numero
convittori
assistenti
amministrativi
(a) (b)
collaboratori
scolastici
Guardarobie
ri
cuochi Infermie
re
fino a 30 2 1 11 2 3 1
50 2 1 14 2 3 1
75 2 1 16 2 3 1
100 3 1 18 3 3 1
125 3 2 21 3 4 1
150 3 2 23 3 4 1
175 4 2 25 3 4 1
200 4 2 27 3 4 1
Note:
Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di
una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero
dei cuochi aumenta di un’unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.
Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.
Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.
Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono
previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di
ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.
(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole
speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100
convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di
una unità.
(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con
numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una
unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.
14
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Tabella “3/B”
Organico di istituto:
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative
In presenza di soli semiconvittori
numero
semi
convittori
assistenti
amministrati
vi
(a)
collaboratori
scolastici
guardarobie
ri
cuochi infermier
e
fino a 30 1 7 1 2 0
50 1 7 1 2 0
75 1 8 1 2 0
100 1 9 1 2 0
125 2 10 1 2 0
150 2 11 1 2 0
175 2 12 1 3 0
200 2 13 1 3 0
Note:
Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150
semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti
amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici
aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.
Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le
indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche
esigenze.
(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole
speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli
assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una
ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.
15
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Tabella “3/C”
Organico di istituto:
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative
In presenza di convittori e semiconvittori
Per i convittori si applica la tabella 3/A
Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:
numero
semi
convittor
i
assistenti
amministrati
vi
(a)
collaboratori
scolastici
guardarobi
eri
cuoch
i
infermie
re
fino a 30 0 3 0 0 0
50 0 4 0 0 0
75 0 5 0 0 0
100 1 6 0 0 0
125 1 7 1 1 0
150 1 8 1 1 0
175 1 9 1 1 0
200 2 10 1 1 0
Note:
Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i
semiconvittori.
a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole
speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero
degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con
effetto dal centocinquantunesimo.
16ecco il regolamento amici ciao billy
ragazzi arrivano 400milioni di euro per tutto il 2009...ma sinceramente arriva poco materiale. basta 10 giorni e poi ne rimaniamo senza!!! nessuno di voi si lamenta di questa situazione?? che possiamo fare???le cooperative dicono che non guadagnano niente... datemi un indirizzo.. così ci possiamo lamentare .
rino ti vogliamo bene...6 tutti noi!!!!!!!da pop 63
di pop 63 ce n'è solo una. chi si nasconde dietro questo nome?
Commissioni Riunite VI e X - Mercoledì 18 marzo 2009
________________________________________
ALLEGATO
DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo.
ULTERIORI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEI RELATORI E SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI EMENDAMENTI 2.200 E 3.200
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni.
2. L'utilizzo del fondo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi e gli importi da finanziare, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.
3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, è attribuita nell'anno 2009 al fondo di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui all'articolo l, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2009, pari a 400 milioni di euro, si provvede con le risorse di cui primo periodo del comma 3. Agli oneri per l'anno 2012 derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 e riguardanti:
a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gestita da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514;
b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa S.p.A.. Le risorse di cui alla presente lettera possono essere reintegrate con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al comma 5.
7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 3, comma 2 del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.
8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonché, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
7. 0. 214.I Relatori.
ciao billyecco la relazione per i 400 milioni di euro per gli ex lsu per l anno 2009
Commissioni Riunite VI e X - Mercoledì 18 marzo 2009
________________________________________
ALLEGATO
DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo.
ULTERIORI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEI RELATORI E SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI EMENDAMENTI 2.200 E 3.200
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni.
2. L'utilizzo del fondo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi e gli importi da finanziare, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.
3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, è attribuita nell'anno 2009 al fondo di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui all'articolo l, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2009, pari a 400 milioni di euro, si provvede con le risorse di cui primo periodo del comma 3. Agli oneri per l'anno 2012 derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 e riguardanti:
a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gestita da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514;
b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa S.p.A.. Le risorse di cui alla presente lettera possono essere reintegrate con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al comma 5.
7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 3, comma 2 del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.
8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonché, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
7. 0. 214.I Relatori.
ciao billyecco la relazione per i 400 milioni di euro per gli ex lsu per l anno 2009
sono rino da tanto che non scrivo!!!leggendo dei post non dovete avere paura se qualcuno dice o a sentito dire che torneremo a 30 ore. forse è vero,ma lo stato non cambierebbe mai il contratto di lavoro ,ma penserebbe a farci migliorare. le aziende è vero che non guadagnano più come una volta. prima raccoglievano i soldi con le pale oggi non più e per questo stanno combattendo; ovviamente, i sindacati gli appoggiano e lo stato l'ha capito. ho letto un articolo sul giornale adesso ve lo scrivo:e ORA TOCCA AI BIDELLI! AZIEDA SCUOLA DI CARLO FORTE. le prossime mosse straordinari al posto dei supplenti e imprese di pulizie, al posto dei bidelli e questa la riccetta messa a punto dal ministero dell' istruzione per fare fronte ai tagli al personale ata ,che colpiranno anche ammistativi,tecnici e ausigliari già dal 1 settembre prossimo.a quello che penso io andiamo sempre a migliorare non a peggiorare dobbiamo essere più obbiettivi su tutte le cose...! ciao a tutti!!! .
CIAO SCEMI! DA FEDE
rino ma come cazzo scrivi...da giuseppe
rino meno male che lavori da tanti anni a scuola ancora non ti hanno imparato a scrivere
colleghi quante volte vi ho detto che una causa non la possiamo fare anche se e collettiva. e persa in partenza si spende soldi ad acchio .con tanti sapientoni che ciattono nel glob, e possibile che il nostro cordinatore bebbe e associati non dicono realmente le cose come stanno,pensiamo alle cose serie combbattiamo per le 40 ore e poi la stabilizzazione viene sola vi v.oglio ricordare che le coop sono dei sangue suga .
Collega, come mai la ritieni persa in partenza?
Io sono una di quei sapientoni che chattano nel blog. Te le dico io come stanno le cose: 1) c'è stata la prima causa VINTA a Perugia con la quale è stato riconosciuto un indennizzo per mancata chance, ed io posseggo copia della sentenza ottenuta direttamente dall'avv. 2)c'è un'altra causa a noi più congeniale che ci riconosce tutti i contributi previdenziali relativi al periodo in cui eravamo lsu, non solo ci riconosce la differenza retributiva; ossia quella parte di salario per il lavoro svolto che ti rende alla pari dei collaboratori.
Nella peggiore delle ipotesi cmq vi serve ai fini pensionistici, nella migliore dovrebbe essere avviato il primo passo verso la stabilizzazione.
Dici che le coopo sono delle sangui suga però vuoi regalare loro le 40 ore. Dico regalare loro perchè a te rimaranno solo delle briciole.
Poi non aspettare che sia Beppe ad informarsi, tu dove sei?
Agisci, fai in modo che le cose cambino e come tu vuoi vederle!!
buona questa collega, il tuo coordinatore è beppe quindi questo blog è amministrato anche da beppe,hahahahaha e che parliamo a fare
Non voglio disconoscere il ruolo di Beppe, ma lui va coadiuvato da altri colleghi.
Non lanciare la pietra e nascondi la mano! Se tu fossi interessato ed informato allevieresti le sue fatiche. Questo vale per chiunque; non si può vincere una guerra se si manda uno solo a difendere la patria
sono rino a dicembreci ci aspettano temi duri di battaglie preparatevi compagni.un indotto di 35mila persone corre il rischio di restaresenza lavoro,dalla sera alla mattina ,in un momento molto delicatodella crisieconomica.invitiamoil ministro gelmini al dialogo e al confrontoper individuare le migliori soluzionipossibili per la rierva del50 per tento ,l àllarme e di massimotronati presidente ferlavoro e servizi cofcooperative che che commenta cosi le dichiarazioni del ministro gelminisul taglio delli appaldi di pulizia nelle scuole ben 22 mila occupati,sui 35 mila complessivi delli indotto sono quelliche lavoro in cooperative .cancellare l èsternalizzazione delle pulizie segherebbe una battuta d àrrestoche oltre a produrre nuovi dissoccupatimetterebbe al tappetoinprese che da tempo sono vessate da ritardi pagamenti della publica ammistrazzione e dal dumping .bata esterizazioni,la pulizia nelle scuole torni il personale interno.lo snal-consalle invece- totalmente daccordo con la valutazione negativa data dal ministro gelmini sulla esternaliazionedei servizi di puliziasiamo oddisfatti-afferma marco paolo nigi perchr questa e una tesi che il nostro sindacato a sempre sostenuto ai tavoli di confronti al ministeroper la definizionidegli organici pernale.finalmente daccordo col ministro gelmini anche l àduc.
BEN TORNATA DODI, SPERO DI SENTIRTI PRESTO SU MSN CIAO E STATO UN PIACERE RILEGGERE UN TUO POST DOPO TANTO TEMPO CIAO
novità lèzzienda a chiesto incontro con tutto il personale giovedi ce l'INCONTRO, SO GIA DI CHE COSA DEVONO PARLARE SI PARLERA DI RISPETTARE L'ORARIO DI LAVORO, CHI NON RISPETTA LORARIO VERRA AUTOMATICAMENTE SOSPESO, VOGLIONO ELIMINARE QUELLI CHE DANNO PLOPLEMI,CI SONO SPOSTAMENTI DI PERSONALE DOVE Cè ESUBERO ,PER QUANTO RIGUARDA IL SABATO BISOGNA COPRIRE IL SERVIZIO FACENDO A TURNAZIONE DURANTE LA SETTIMANA UN GIORNO DI FESTA PER CIASCUNO OVIAMENTE NON PAGATO IL 25X100,E DOBBIAMO COPRIRE IL SERVIZIO QUANDO MANCA UNO DI NOI,SI DICE CHE LE AZZIENDE ESSENDO CHE NON GUADANIANO PIU come una volta, attenzione vogliono fare fuori un po di personale così avrebbero piu disponibilita di euro IO NON STO CAPENDO TUTTO QUESTO MOVIMENTO LE AZZIENDE CHE VOGLIONO ADOTTARE .CIAO DA RINO
novità lèzzienda a chiesto incontro con tutto il personale giovedi ce l'INCONTRO, SO GIA DI CHE COSA DEVONO PARLARE SI PARLERA DI RISPETTARE L'ORARIO DI LAVORO, CHI NON RISPETTA LORARIO VERRA AUTOMATICAMENTE SOSPESO, VOGLIONO ELIMINARE QUELLI CHE DANNO PLOPLEMI,CI SONO SPOSTAMENTI DI PERSONALE DOVE Cè ESUBERO ,PER QUANTO RIGUARDA IL SABATO BISOGNA COPRIRE IL SERVIZIO FACENDO A TURNAZIONE DURANTE LA SETTIMANA UN GIORNO DI FESTA PER CIASCUNO OVIAMENTE NON PAGATO IL 25X100,E DOBBIAMO COPRIRE IL SERVIZIO QUANDO MANCA UNO DI NOI,SI DICE CHE LE AZZIENDE ESSENDO CHE NON GUADANIANO PIU come una volta, attenzione vogliono fare fuori un po di personale così avrebbero piu disponibilita di euro IO NON STO CAPENDO TUTTO QUESTO MOVIMENTO LE AZZIENDE CHE VOGLIONO ADOTTARE .CIAO DA RINO
PER RINO NOI L'INCONTRO CON LA NOSTRA DITTA LO ABIAMO AVUTO GIOVEDI SCORSO LE TUE PAROLE COINCIDONO CON QUELLO CHE A DETTO IL RSP DELLA NOSTA DITTA POI GLI HO FATTO UNA DOMANDA GLI HO DETTO CHE SENSO AVERE SE TRA UN MESE NON SIAMO PIU NELLE SCUOLE LA GELMINI LE FA PULIRE DAI SUOI BENEAMATI BIDELLI IL RESP MI HA LIQUIDATO SEMPLICEMENTE NON CREDO PROPIO PAREVA CONVINTO DI SE A AGGIUNTO SOLO VOI RISPETTATE GLI ORARI.POI SE POSSO DIRE LA MIA SUL PASAGGIO ATA SAREBBE BELLO MAGARI UN SOGNO DIVENTA REALTA MA NON CREDO CHE QUESTO SUCCEDE
AVREI UNA DOMANDA DA FARVI E VERO SE LO STATO DECIDERA DI TOGLIERE LE COOP DEVE PAGARE UNA PENALE DEL 70%?
Che io sappia in caso di mancanza di fondi (CRISI FINANZIARIA) non paga nessuna penale anche perchè non ci sono fondi.
MA SMETTILA BEPPE DI FARE QUESTE RECITE VORREI SENTIRE IL PARERE DI RINO ....SEI RIDICOLO
SE HANNO DETTO CHE LE DITTE SONO UNO SPRECO E' PARTITO DALLA NECESSITA' DI FARE CASSA PER COLPA DELLA CRISI FINANZIARIA.
per l'anonimo che dice che il post che parla della crisi finanziaria non e di beppe ma e mio FRANCESCA A
SE VUOI TI POSSO DARE IL MIO CONTATTO MSN BASTA CHE LO CHIEDI E FACCIAMOLA FINITA SEMPRE CON QUESTI ATACCHI CI SONO COSE PIU INPORTANTI IN QUESTO MOMENTO VIA SALUTO
cari colleghi le coop non se nevanno puì adesso anno puì potere minacciano di licenziare il personale, e lo stato ci ricasca e i sindacati che fanno le femminucce al potere dei consorsi,ma i sindacati da che parte stanno, perche non voglino che venga integrato il servizio ,noi ragazzi non dobbiamo dire grazie al sindacato del lavoro che abbiamo, prima cosa ce lo siamo guadagniato col nostro sacrificio, guai a voi se qualcuno pensa che bobbiamo dire grazie al sindacato vuol dire che in tutti questi anni non a capito un cazzo.e non capira mai,se all'epoca cioe nel 2001 il sindacato non avrebbe fatto il ciambotto pilotando false stabilizzazioni noi tutti avremmo passati con lo stato a svolgere manzioni di collabore la legge stava e proponeva la riserva del 50% di ssorbimento dei lavoratori lsu impiegati nelle scuole ecco perchè non dabbiamo dire grazie al sindacato anzi io vi dico aspettiamo gennaio vediamo le cose come vanno poi canceliamoci tutti i massa dai sindacati vi volgio ricordare che noi siamo il sindacato non loro ,a mie sfugito io e i mie colleghi ci siamo seduti a cuola senza lavorare, perchè la ditta a ritardato tre giorni il pagamento, ci siamo pagati il 13 novembre il sindacato ci a rimproverati dicendoci alla prossima volta avvisateci prima a noi se lo potete fare lo sciopero, io rispondendo al sindacalista alla prossima volta non aspetto i tre gioni ma il giorno dopo ,quelli sono stati mandati dalla ditta perchè sono successi casini, perche il preside aveva minacciato di sospendere i pagamenti alla ciclat.sono rino.
Posta un commento